Statuto

Statuto Associazione IBAN

Approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci in data 27 gennaio 2012

 ART. 1 – COSTITUZIONE, SEDE, DURATA

1.1     È costituita un’Associazione denominata “Associazione Italiana degli Investitori Informali in Rete – Italian Business Angels Network Association ”, in forma abbreviata “IBAN”, di seguito l’ “Associazione”.

1.2     L’Associazione ha sede sociale in Magenta (MI), via Maronati 16, c/o lo Studio Roberto Ferrario e opera su tutto il territorio nazionale.

1.3     Il Consiglio Direttivo può istituire sedi secondarie anche altrove.

1.4     La durata dell’Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata con decisione dell’Assemblea Generale.

ART. 2 – SCOPI

2.1     L’Associazione non ha scopo di lucro e si prefigge di fornire un quadro di riferimento stabile per gli investitori informali in capitale di rischio (Business Angels – BA) e le Reti di Investitori Informali (Business Angels Network – BAN). IBAN nasce da una iniziativa promossa a livello europeo da EBAN – European Business Angels Network, con il supporto della Commissione Europea (DG Impresa ), di EURADA (EUROPEAN ASSOCIATION OF DEVELOPMENT AGENGIES) e di EBN (EUROPEAN BUSINESS NETWORK) – e a queste intende aderire ed uniformarsi. Il BA è così definito: una persona fisica la quale investe il proprio patrimonio, professionalmente, in Piccole e Medie Imprese (PMI) sotto diverse forme di capitale di rischio, attraverso l’assunzione, la gestione e lo smobilizzo di partecipazioni, prevalentemente in società non quotate in Borsa, con un attivo coinvolgimento nello sviluppo delle aziende partecipate.

2.2     È espressamente escluso l’esercizio di attività di natura finanziaria o dell’attività di intermediazione, commerciale o finanziaria, e, di sollecitazione di pubblico risparmio.

ART. 3 – ATTIVITA’

3.1     Per il raggiungimento dei propri scopi, l’Associazione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo potrà porre in essere le seguenti attività:

(i)    sviluppare e coordinare l’attività di investimento nel capitale di rischio in Italia e in Europa da parte degli investitori informali;

(ii)   incoraggiare lo scambio di esperienze tra i BA e tra i BAN, promuovendo le migliori pratiche e rappresentando questa categoria;

(iii) promuovere il riconoscimento dei BA e dei BAN come soggetti di politica economica;

(iv) promuovere l’incontro, tra i BAN, i BA e gli imprenditori/aziende;

(v)  contribuire alla realizzazione di programmi locali/nazionali/comunitari finalizzati alla creazione e allo sviluppo di un ambiente favorevole all’attività dei BA;

(vi) mantenere gli opportuni contatti con enti, istituzioni e organizzazioni nazionali ed internazionali , per la realizzazione dei sopracitati obiettivi.

3.2     L’Associazione, può compiere tutte le operazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi del presente articolo. Essa può partecipare altresì ad altri organismi aventi scopi affini o analoghi.

3.3     L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4 – ASSOCIATI

4.1     Possono fare richiesta di associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che siano interessate all’attività dell’Associazione e che, previa richiesta scritta, siano stati ammessi con delibera del Consiglio Direttivo.

4.2     Gli Associati sono classificati in due distinte categorie in funzione della loro operatività – aderenti ed affiliati – ma avranno comunque i medesimi diritti all’interno dell’Associazione:

(i)    “aderenti”: le persone fisiche e giuridiche che si qualifichino come BAN, come Club di BA o come BA singoli;

(ii)    “affiliati”: gli studi professionali, le Banche, le Università, i Centri di ricerca, le società, le associazioni e le organizzazioni che vogliano interagire con l’Associazione e/o che rappresentino un gruppo di interessi suscettibili di influenzare lo sviluppo del mercato degli investitori informali in Europa. Essi devono condividere gli scopi istituzionali dell’Associazione.

4.3    L’Associato cessa di far parte dell’Associazione qualora si verifichi una qualunque, delle seguenti condizioni: a) l’Associato dia comunicazione scritta di recesso al Presidente del Comitato Direttivo con preavviso di almeno tre mesi; il recesso avrà effetto con lo scadere dell’anno in corso al momento dell’esercizio dello stesso; b) l’Associato sia posto in liquidazione, sia dichiarato fallito o sia ammesso ad altra procedura concorsuale; c) l’Associato sia venuto gravemente meno al Codice di comportamento dell’Associazione; d) l’Associato non effettui i versamenti dovuti alla Associazione entro un mese dalla scadenza dei termini. L’Associato perde altresì tale qualità per:

– morte;

– esclusione; l’esclusione opera automaticamente in caso di morosità nel versamento della quota annuale come sopra stabilito; è deliberata dal Consiglio Direttivo nel caso di cessazione dalla partecipazione alla vita associativa, negligenza nell’esecuzione dei compiti affidati, violazione dei regolamenti e del Codice di comportamento dell’Associazione nonché delle norme statutarie. L’associato colpito da provvedimento di esclusione ha diritto di ricorso al Revisore unico, se nominato;

– per decadenza: la decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell’associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa, o per condotta contraria alle leggi, all’ordine pubblico ed agli scopi dell’associazione.

ART. 5 – IL PATRIMONIO

5.1     Il patrimonio dell’associazione è costituito:

(i)    dai beni conferiti in sede di costituzione dell’associazione, quali risultano dall’atto costitutivo;

(ii)   dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione;

(iii) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;

(iv)  da donazioni, legati, lasciti.

5.2       I proventi con cui provvedere alla attività ed alla vita dell’associazione sono costituiti:

(i)    dalle quote associative;

(ii)   dai redditi dei beni patrimoniali;

(iii)  dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti ed associazioni, nonché dalle raccolte pubbliche di fondi.

ART. 6 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

6.1     Sono organi dell’Associazione:

(i)    l’Assemblea Generale;

(ii)   il Consiglio Direttivo;

(iii) il Presidente dell’Associazione;

(iv) il Segretario Generale;

(v) il Vice Presidente e il Tesoriere, ove nominati;

(vi) il Revisore Unico.

ART. 7 – L’ASSEMBLEA GENERALE

7.1     L’Assemblea Generale deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro il 30 giugno, per l’approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e del programma di attività e per la nomina od il rinnovo del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta del Consiglio Direttivo e/o quando lo richiedano almeno il 10% degli Associati. L’Assemblea Generale è convocata con avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare spedito ad ogni associato a mezzo lettera raccomandata, o fax o messaggio di posta elettronica almeno sette giorni prima della data fissata. L’avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

7.2     L’Assemblea Generale ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia la percentuale degli Associati intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta degli Associati intervenuti.

7.3     Per le delibere inerenti le modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7.4     Possono intervenire all’Assemblea Generale gli Associati in regola con il pagamento delle quote associative.

7.5     La delega a rappresentare gli Associati deve essere conferita per iscritto ed è valida per ogni singola Assemblea, con effetto anche per le convocazioni successive. A ciascun Associato possono essere attribuite un massimo di 5 deleghe.

7.6     L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altra persona indicata dagli intervenuti. Il Presidente dell’Assemblea Generale nomina un segretario, con il compito di redigere il verbale.

7.7     L’Assemblea Generale ha competenza su tutte le materie che non siano riservate al Consiglio Direttivo. In particolare, l’Assemblea Generale:

(i)    provvede alla nomina ed alla revoca dei membri del Consiglio Direttivo;

(ii)   nomina il Revisore unico; 

(iii) delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione su proposta del Consiglio Direttivo;

(iv) approva i bilanci preventivo e consuntivo;

(v)  approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione e il Codice di comportamento dell’Associazione;

(vi) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale dell’Associazione che siano state rimesse dal Consiglio Direttivo alla sua decisione.

7.8     Le riunioni dell’Assemblea Generale potranno svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, alla votazione contestuale sugli argomenti all’ordine del giorno.

ART. 8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

8.1     L’Associazione è amministrata e gestita da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri, scelti fra gli Associati.

8.2     La nomina dei membri del Consiglio Direttivo spetta all‘Assemblea Generale.

8.3     Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di tre esercizi e scade con l’Assemblea Generale di approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio.

8.4     Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri un Presidente e un Segretario Generale, ed eventualmente un Tesoriere ed un Vice Presidente identificandone compiti e ruoli.

8.5     L’attività prestata dai membri del Consiglio Direttivo è gratuita, salvo il rimborso delle spese vive sostenute e documentate per attività esterne svolte per conto della Associazione.

8.6     Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attivazione ed il raggiungimento degli obiettivi della stessa.

8.7     In particolare il Consiglio Direttivo provvede ad effettuare:

(i)    la convocazione dell’Assemblea Generale e delle riunioni informali;

(ii)   l’esecuzione delle deliberazioni della Assemblea Generale;

(iii)  la formazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale;

(iv)  la stesura del budget annuale;

(v)   la fissazione dei programmi operativi;

(vi)  la determinazione della quota di iscrizione e della quota associativa annuale;

(vii) la valutazione circa le condizioni di ammissione, di esclusione e sospensione degli associati, previa definizione del Codice di comportamento, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale;

(viii)  la redazione dei regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione e del Codice di comportamento dell’Associazione;

(ix)    l’ammissione, l’esclusione e la sospensione degli Associati;

(x)     Il Consiglio Direttivo delibera altresì sulla partecipazione dell’Associazione ad altri organismi e sull’assunzione di obbligazioni passive e di effettuare operazioni di indebitamento fino ad un ammontare di Euro 15.000,00.

8.8    Il Consiglio direttivo si raduna presso la sede sociale o altrove purchè in Italia ogni qualvolta il Presidente o il Segretario Generale lo ritengano necessario, oppure su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione del Consiglio Direttivo ha luogo mediante avviso trasmesso al domicilio di ciascun Consigliere, anche per via informatica,con indicazione dell’ordine del giorno, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

8.9     Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e vengono riportate nel libro delle adunanze e firmate da chi presiede la seduta.

8.10   Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri ad uno dei suoi componenti.

8.11    Il Consiglio Direttivo, a mezzo del suo Presidente, può inoltre rilasciare o revocare mandati speciali e generali, con firma individuale o collettiva e con quei poteri ed attribuzioni che saranno ritenuti opportuni al migliore svolgimento delle attività dell’Associazione.

8.12    Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, alla votazione contestuale sugli argomenti all’ordine del giorno.

ART. 9 – Il PRESIDENTE

 9.1     Il Presidente dell’Associazione dura in carica 3 esercizi ed è rieleggibile.

9.2     Al Presidente sono attribuiti i seguenti poteri:

(i)       Rappresenta l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;

(ii)       Convoca e presiede l’Assemblea Generale;

(iii)      Convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

(iv)      Favorisce il raggiungimento dei fini sociali;

(v)       Esegue le deliberazioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo;

(vi)      Individua e sottopone all’Assemblea Generale i progetti da sostenere e le attività da realizzare;

(vii)     Provvede agli atti amministrativi necessari.

9.3       Il Presidente ha facoltà di delega.

ART. 10 – Il REVISORE UNICO

10.1    L’assemblea può nominare un Revisore iscritto all’Albo dei Revisori legali.

10.2    Al Revisore spetta il compito di:

(i) controllare la gestione contabile dell’Associazione e di effettuare, in qualunque momento, gli accertamenti di cassa;

(ii) redigere collegialmente la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all’Assemblea Generale;

(iii) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione e decadenza degli Associati e per la riammissione degli stessi e sulle controversie sottoposte al loro giudizio.

10.3    La carica di revisore è inconciliabile con quella di consigliere, ha la durata di tre esercizi ed è rinnovabile anche più volte.

10.4    Il Revisore partecipa all’Assemblea Generale che approva il bilancio e può, su sua richiesta, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 11 – GESTIONE AMMINISTRATIVA ESERCIZI SOCIALI

11.1    L’esercizio sociale inizia l’1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di previsione è presentato all’Assemblea Generale entro il 30 novembre dell’anno precedente; e quello consuntivo entro il 30  giugno dell’anno successivo. L’amministrazione e la tenuta contabile è affidata a soggetto incaricato, secondo le direttive del Presidente.

ART. 12 – CONTROVERSIE

12.1    Qualsiasi controversia circa l’interpretazione dell’Atto costitutivo, dello Statuto e di eventuali Regolamenti interni è demandata al giudizio della Camera Arbitrale pressola C.C.I.A.A. di Milano.

ART. 13 – SCIOGLIMENTO

 13.1 L’Associazione si scioglie per la scadenza del termine di durata in conformità col presente statuto, se non vi è stata proroga, a seguito di delibera dell’Assemblea, o per le altre cause previste dalla legge con voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. L’Assemblea provvederà alla nomina del o dei liquidatori, determinandone i loro poteri. L’eventuale patrimonio residuo dovrà essere destinato ad altri enti che perseguono uno scopo analogo o, in ogni caso, a fini di pubblica utilità individuati dall’Assemblea Generale.

ART. 14 – RINVIO

14.1    Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge ed alle disposizioni del Codice Civile vigenti in materia.