Statuto
ART.1 – COSTITUZIONE – SEDE E DURATA DELL’ASSOCIAZIONE
1.1) È costituita un’Associazione denominata “Associazione Italiana degli Investitori Informali in Rete – Italian Business Angels Network Association ” – I.B.A.N.
1.2) L’Associazione ha sede la sede operativa in via Borgonuovo 5, 20121 Milano
e la sede sociale in via Maronati 16, 20013 Magenta (MI), c/o Studio Roberto Ferrario.
1.3) Il Consiglio Direttivo può istituire sedi secondarie anche altrove.
1.4) La durata dell’Associazione è stabilita fino all’anno 2100 e può essere prorogata.
ART. 2 – CARATTERE DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione non ha scopi di lucro e si prefigge di fornire un quadro di riferimento stabile per gli Investitori Informali (Business Angels – B.A.) e le Reti di Investitori Informali (Business Angels Network – B.A.N.). IBAN nasce da una iniziativa promossa a livello europeo da EBAN – European Business Angels Network, con il supporto della Commissione Europea (DG XXIII), di EURADA (EUROPEAN ASSOCIATION OF DEVELOPMENT AGENGIES) e di EBN (EUROPEAN BUSINESS NETWORK) – e a queste intende aderire ed uniformarsi. Il BA è così definito: una persona fisica la quale investe il proprio patrimonio, professionalmente, in Piccole e Medie Imprese (PMI) sotto diverse forme di capitale di rischio, attraverso l’assunzione, la gestione e lo smobilizzo di partecipazioni, prevalentemente in società non quotate in Borsa, con un attivo coinvolgimento nello sviluppo delle aziende partecipate.
ART. 3 – OGGETTO E FINALITÀ
L’Associazione ha il seguente scopo: – Sviluppare e coordinare l’attività di investimento nel capitale di rischio in Italia e in Europa da parte degli investitori informali; – Incoraggiare lo scambio di esperienze tra i BAN, promuovendo le migliori pratiche; – Promuovere il riconoscimento dei BA e dei BAN come soggetti di politica economica; – Promuovere l’incontro, tramite i BAN, dei BA e degli imprenditori/Aziende; – Contribuire alla realizzazione di programmi locali/nazionali/comunitari finalizzati alla creazione e allo sviluppo di un ambiente favorevole all’attività dei BA; – Mantenere gli opportuni contatti con le Organizzazioni internazionali e non, per la realizzazione dei sopracitati obiettivi. 3.1) L’Associazione, può compiere tutte le operazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi del presente articolo. Essa può partecipare altresì ad altri organismi aventi scopi affini o analoghi.
ART. 4 – I SOCI
4.1) Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che siano interessate all’attività dell’Associazione e che, previa richiesta scritta, siano stati ammessi con delibera del Consiglio Direttivo I soci sono classificati in due distinte categorie in funzione della loro operatività: soci aderenti e soci affiliati. Sono soci “aderenti” le persone fisiche e giuridiche che si qualifichino come BAN o come BA; 4.2) Possono inoltre chiedere, di far parte dell’Associazione quali membri “affiliati”: gli studi professionali, le Banche, le Università, i Centri di ricerca, i professionisti, le altre società, associazioni e organizzazioni che rappresentino un gruppo di interessi suscettibili di influenzare lo sviluppo del mercato degli investitori informali in Europa. Essi devono condividere gli scopi istituzionali dell’Associazione e possono nominare da uno a tre rappresentanti nel Consiglio Direttivo. 4.3) L’Associato cessa di far parte dell’Associazione qualora si verifichi una qualunque, delle seguenti condizioni: a) L’Associato dia comunicazione scritta di recesso al Presidente del Comitato Direttivo con preavviso di almeno tre mesi. Il recesso avrà effetto con lo scadere dell’anno in corso; b) L’Associato sia posto in liquidazione, sia dichiarato fallito o sia ammesso ad altra procedura concorsuale; c) L’Associato sia venuto gravemente meno al codice di comportamento dell’Associazione; d) L’Associato non effettui i versamenti dovuti alla Associazione entro un mese dalla scadenza dei termini.
ART. 5 – IL PATRIMONIO
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dalle quote associative annuali
b) dagli eventuali contributi straordinari versati da Enti, Istituzioni e Persone Fisiche.
ART. 6 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
I. L’Assemblea Generale
II. Il Consiglio Direttivo
III. Il Presidente dell’Associazione e degli organi costituiti
ART.7 – L’ASSEMBLEA GENERALE
7.1) L’Assemblea Generale degli Associati deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro il 30 giugno, per l’approvazione del bilancio e del Programma di attività e per la nomina od il rinnovo del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta del Consiglio Direttivo e/o quando lo richiedono almeno il 30% degli iscritti.
7.2) L’Assemblea Generale ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% degli iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia la percentuale degli Associati intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta degli Associati intervenuti.
7.3) L’Assemblea Generale Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, con il voto favorevole della maggioranza degli Associati intervenuti;
7.4) Possono intervenire alle assemblee gli Associati in regola con lo Statuto. 7.5) La delega a rappresentare gli Associati deve essere conferita per iscritto ed è valida per ogni singola Assemblea, con effetto anche per le convocazioni successive.
7.6) Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altra persona Indicata dagli intervenuti. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario, con il compito di redigere il verbale.
ART. 8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
8.1) L’Associazione è amministrata e gestita da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri, scelti fra i Soci.
8.2) La nomina dei membri del Consiglio Direttivo spetta all ‘Assemblea Generale, salvo per il primo Consiglio Direttivo che sarà composto da cinque membri scelti fra i soci fondatori.
8.3) Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di un triennio.
8.4) Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri un Presidente, un Tesoriere ed eventualmente un Vice Presidente e un Segretario Generale.
8.5) L’attività prestata dai membri del Consiglio Direttivo è gratuita, salvo il rimborso delle spese vive sostenute e documentate.
8.6) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attivazione ed il raggiungimento degli obiettivi della stessa;
8.7 ) Sono in particolare riservati al Consiglio Direttivo:
a) la convocazione delle Assemblee degli Associati e delle riunioni informali degli stessi;
b) l’esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee degli Associati
c) la formazione del bilancio annuale
d) la stesura del budget annuale
e) la fissazione dei programmi operativi
f) la determinazione dalla quota di iscrizione e della quota associativa annuale; g) la valutazione circa le condizioni di ammissione, di esclusione e sospensione degli associati, previa definizione del codice di comportamento, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
h) il potere di partecipare ad altri organismi, di assumere obbligazioni passive e di effettuare operazioni di indebitamento fino ad un ammontare di Euro 15.000. Ogni altra deliberazione è riservata all’Assemblea.
8.8) La firma e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi spetta al Presidente. Il Presidente ha facoltà di delega. Il Consiglio Direttivo può inoltre rilasciare o revocare mandati speciali e generali, con firma individuale o collettiva e con quei poteri ed attribuzioni che saranno ritenuti opportuni al migliore svolgimento delle attività dell’Associazione.
8.9) Il Consiglio direttivo si raduna ogni qualvolta il Presidente o il Vice Presidente lo ritengano necessario, oppure su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.
8.10) La convocazione del Consiglio Direttivo ha luogo mediante avviso trasmesso al domicilio di ciascun Consigliere, con indicazione dell’ordine del giorno, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
8.11) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e vengono riportate nel libro delle adunanze e firmate da chi presiede la seduta.
ART. 9 – GESTIONE AMMINISTRATIVA ESERCIZI SOCIALI
L’esercizio sociale inizia l’1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di previsione è presentato all’Assemblea entro il 30 novembre dell’anno precedente; e quello consuntivo entro il 30 aprile dell’anno successivo. L’amministrazione e la tenuta contabile è affidata a soggetto incaricato, secondo le direttive del Presidente.
ART. 10 – CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia circa l’interpretazione dell’Atto costitutivo, dello Statuto e di eventuali Regolamenti interni è demandata al giudizio della Camera Arbitrale presso la C.C.I.A.A. di Milano.
ART. 11 – SCIOGLIMENTO
L’Associazione si scioglie per la scadenza del termine di durata in conformità col presente statuto, se non vi è stata proroga, oppure a seguito di delibera dell’Assemblea Straordinaria, con voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. L’Assemblea straordinaria provvederà alla nomina del o dei liquidatori, determinandone i loro poteri. L’eventuale patrimonio residuo dovrà essere destinato a fini di pubblica utilità individuati dall’Assemblea.
ART. 12 – RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge ed alle disposizioni del Codice Civile vigenti in materia.
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