Codice Comportamentale
I.B.A.N. aderisce all’European Business Angels Networks (E.B.A.N.), promossa e sostenuta dalla Direzione Generale per l’Impresa della Commissione dell’Unione Europea
Definizione di un BAN (Business Angels Network)
Il BAN è un’organizzazione il cui scopo è quello di fare incontrare le PMI di nuova costituzione o in crescita, con persone private, dette anche Investitori informali (Business Angels).
Il fine è quello di aumentare il rendimento complessivo del segmento informale del mercato del capitale di rischio e coprire quel vuoto esistente fra i mezzi finanziari propri dell’imprenditore e quelli messi a disposizione da parte dei venture capitalists istituzionali.
La principale attività del BAN è quella di fare incontrare l’imprenditore alla ricerca di capitale (Proponente), con l’Investitore informale.
Ai fini di questo documento, verrà definito Membro la struttura responsabile del network locale (BAN), aderente ad IBAN.
Parte comune a tutti i membri di EBAN
- In ogni momento i Membri adotteranno un atteggiamento corretto ed onesto nei riguardi di ogni operazione ed in particolare con le imprese alla ricerca di un investimento, con gli Investitori e con gli altri BAN;
- I Membri svilupperanno le loro attività con professionalità e non avranno legami con attività improprie o illegali o con soggetti che possono danneggiare la reputazione del BAN;
- I Membri non consentiranno che nel proprio network possano entrare Investitori nei riguardi dei quali vi sia il sospetto che il denaro impiegato per gli investimenti possa avere una dubbia origine;
- Un formale contratto deve essere concluso tra il Membro ed ogni Investitore e/o Proponente di progetti, da questo assistiti. Il contratto deve specificare ogni eventuale compenso da riconoscersi al Membro;
- Al momento in cui un Proponente di progetto formalizza un contratto con un Membro, deve anche fornire una bozza di Business Plan, secondo uno schema che possa essere divulgato tra gli Investitori aderenti. Questi documenti non potranno essere divulgati a terzi, senza autorizzazione scritta del Proponente;
- I Membri faranno tutto il possibile affinché le informazioni che ricevono siano trattate in maniera confidenziale e prenderanno tutte le misure necessarie affinché questo avvenga in ogni momento e non ci sia la possibilità che le informazioni siano divulgate a terzi, senza specifica autorizzazione da parte del Proponente e dell’Investitore;
- Ogni compenso a carico dell’Investitore e del Proponente deve essere chiarito prima della formalizzazione del contratto. Sono incluse anche le spese di registrazione al network, la commissione in caso di successo dell’operazione ed altre spese per eventuali servizi forniti da parte del Membro;
- I Membri devono preparare e raggiungere un accordo con l’Investitore ed il Proponente, prima di discutere l’opportunità di investimento con altri network. Se le opportunità sono presentate ad altri network, ogni parte di compenso deve essere formalmente concordata tra i network, ed i clienti di ambo le organizzazioni devono essere informati;
- I Membri devono informare sia gli Investitori che i Proponenti che non è loro compito fornire una valutazione circa la riuscita e le prospettive dell’Investitore/Proponente e che pertanto ciascuno deve redigere autonomamente la due diligence.
1. Aspetti generali, che attengono alla condotta degli associati IBAN:
Aderendo all’Associazione gli Associati si impegnano:
- A contribuire alla diffusione dell’investimento nel capitale di rischio informale come nuovo strumento di finanziamento a sostegno delle PMI, nonché alla creazione di nuove opportunità imprenditoriali che dimostrino di possedere una significativa potenzialità di crescita;
- A svolgere la propria attività in modo professionalmente corretto e senza pregiudicare l’immagine dell’Associazione e degli altri Associati;
- A mantenere un atteggiamento di riservatezza circa le informazioni confidenziali acquisite nell’esercizio delle loro attività, salvo e nei limiti in cui ne ricevano espressa autorizzazione;
- A rispettare il presente Codice di comportamento ed a farlo rispettare dai propri amministratori, dipendenti e collaboratori in genere;
- Ad uniformarsi alle decisioni ed indicazioni che il Consiglio Direttivo dell’Associazione possa in ogni momento prendere per il buon funzionamento ed il buon nome dell’Associazione stessa.
2. Aspetti organizzativi, che attengono alle modalità di costituzione di BAN (Business Angels Network) locali.
I BAN italiani avranno comportamenti omogenei e comuni fra loro, secondo le regole fissate dallo Statuto e dal Consiglio Direttivo di IBAN, sulla base delle indicazioni fornite, a livello europeo, da EBAN.
In particolare Chiunque può proporsi per costituire un BAN locale, purché non sia una singola persona fisica e, all’atto della proposta:
- Individui la zona di riferimento delle attività;
- Definisca i soggetti promotori dell’iniziativa ed il referente legale;
- Disponga di una struttura organizzata che già operi in settori ed attività affini a quelli propri dei Business Angels e delle Imprese.
- Si dia una forma organizzativa ed associativa che preveda l’assegnazione di una partita IVA o di un Codice Fiscale.
Inoltre:
- A regime, è ipotizzabile una copertura molto diffusa sul territorio italiano; si prevede però un numero massimo di BAN. L’esperienza europea dimostra che l’area ottimale per l’operatività di un BAN è quella corrispondente ad una zona con una popolazione di circa 3 milioni di abitanti; ad ogni nuovo BAN (salvo accordi specifici con chi già opera nello stesso territorio) sarà quindi garantita la non creazione di altri BAN all’interno della stessa area.
- Il soggetto giuridico che si propone di dare vita ad un BAN:
- deve dimostrare di possedere una struttura dedicata e garantita (locali, infrastrutture, hardware, software e risorse umane: minimo una segretaria ed un analista finanziario);
- riceve la qualifica, a suo insindacabile giudizio, da parte del Consiglio Direttivo di IBAN, in base alla quale si impegna a svolgere l’attività locale, in accordo con i principi stabiliti e, inoltre, si impegna a tenere un formale rendiconto della propria attività.
- I BAN nascono come strutture “no-profit”, ma con l’impegno di essere performanti e con la possibilità/dovere di coprire i propri costi di funzionamento, tramite un corrispettivo per i servizi direttamente e/o indirettamente offerti sul territorio.
3. Aspetti di struttura, che attengono ai rapporti tra l’Associazione nazionale ed i BAN locali.
- L’attività dei BAN è monitorata periodicamente, per garantire che la “rete” segua comportamenti omogenei ed in linea con i principi stabiliti a livello nazionale e comunitario. A tal fine, i BAN invieranno semestralmente una relazione ad IBAN per comunicare le proprie attività ed i propri obiettivi.
- IBAN, da parte sua, svolge azione di promozione a livello nazionale per creare un clima favorevole all’investimento informale nel capitale di rischio, per supportare l’attività della “rete” e per facilitare l’azione locale dei propri associati. Inoltre, si fa carico di trasferire, a favore dei BAN, tutte le informazioni e le opportunità che possano maturare a livello delle Istituzioni comunitarie.
- Tutti i BAN creati sul territorio italiano con l’assenso di IBAN (marchio registrato), saranno Soci di IBAN; mentre, per gli aderenti ai BAN locali, l’adesione come socio IBAN è facoltativa. Tutti i Soci IBAN avranno facoltà di accedere alla documentazione ed al network dell’Associazione italiana e, tramite questa, a quello europeo.
- La qualifica di BAN può essere ritirata da IBAN, allorquando venga riscontrato che il soggetto locale non abbia un comportamento in linea con le regole previste dallo Statuto e dal presente Codice; nonché nel caso che non sviluppi un volume sufficiente di attività.
28/07/00
- Testo approvato dal Consiglio Direttivo del 1 giugno 1999
- Testo ratificato dall’Assemblea dei Soci del 17 febbraio 2000
- Testo integrato con i contributi EBAN dal Consiglio Direttivo del 20 luglio 2000
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